TESTO
approvato dalla Camera dei deputati
TESTO
modificato dal Senato della Repubblica

Disposizioni in materia di circolazione e di sicurezza stradale.
Disposizioni in materia di circolazione e di sicurezza stradale nonché delega al Governo per la riforma del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
 
Art. 1.
(Modifiche all'articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di regolamentazione della circolazione nei centri abitati).
 

      1. All'articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto legislativo n. 285 del 1992», sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) alla lettera b) del comma 1, dopo le parole: «degli inquinamenti» sono inserite le seguenti: «atmosferici ed acustici» e dopo le parole: «della tutela del territorio» sono inserite le seguenti: «, il Ministro della salute»;
            b) dopo il comma 14 è inserito il seguente:
        «14-bis. Chiunque non ottemperi ai provvedimenti di limitazione della circolazione di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 120 a euro 360».

Art. 10.
(Modifiche all'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di velocità dei veicoli).

Art. 10.
(Modifiche all'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di velocità dei veicoli).

      1. All'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

      Identico:

          a) al comma 6, dopo le parole: «le risultanze di apparecchiature debitamente omologate,» sono inserite le seguenti: «anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati,»;

          a) il comma 8 è sostituito dai seguenti:

      «8. Chiunque supera di oltre 10 km/h e di non oltre 25 km/h i limiti massimi di


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  velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 72 a euro 296.
        8-bis. Chiunque supera di oltre 25 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594»;

          b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

          soppressa

      «6-bis. Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli e di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno»;

          c) il comma 9 è sostituito dai seguenti:

          b) il comma 9 è sostituito dal seguente:

      «9. Chiunque supera di oltre 40 km/h e di non oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.500. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

      «9. Chiunque supera di oltre 40 km/h e di non oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI».

      9-bis. Chiunque supera di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI»;           soppresso
          d) il comma 11 è sostituito dal seguente:           soppressa

      «11. Se le violazioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 9-bis sono commesse alla guida di uno dei veicoli indicati al comma 3, lettere


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b), e), f), g), h), i) e l), le sanzioni amministrative pecuniarie e quelle accessorie ivi previste sono raddoppiate. L'eccesso di velocità oltre il limite al quale è tarato il limitatore di velocità di cui all'articolo 179 comporta, nei veicoli obbligati a montare tale apparecchio, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 2-bis e 3 del medesimo articolo 179, per il caso di limitatore non funzionante o alterato. È sempre disposto l'accompagnamento del mezzo presso un'officina autorizzata, per i fini di cui al comma 6-bis del citato articolo 179»;

          e) il comma 12 è sostituito dal seguente:

          soppressa

      «12. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9, la sanzione amministrativa accessoria è la sospensione della patente da otto a diciotto mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9-bis, la sanzione amministrativa accessoria è la revoca della patente, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI».

      2. All'attuazione delle disposizioni introdotte dal comma 1 del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

      Soppresso

 

Art. 11.
(Modifica all'articolo 157 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di sosta di autobus e camion).
 

      1. All'articolo 157 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora la violazione di cui al comma 2, ultimo periodo, sia commessa da conducenti di veicoli di categoria M2, M3, N2 e N3, si applica la


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  sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296».
 

Art. 12.
(Modifiche all'articolo 158 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di divieto di fermata e di sosta dei veicoli).
        1. All'articolo 158 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 1, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:
            «h-bis) negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide di cui all'articolo 188 e in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la carreggiata utilizzati dagli stessi veicoli»;
            b) al comma 2, la lettera g) è abrogata;
            c) al comma 5, le parole: «d), g) e h)» sono sostituite dalle seguenti: «d) e h)».